Statuto Sezionale del 2006
Approvato dall'Assemblea dei Soci del 22/03/06
Approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo il 10/11/07
Approvazione finale dell'Assemblea dei Soci del 26/03/08
TITOLO I - Denominazione, sede, stato giuridico, anno sociale, patrimonio - pag.2
TITOLO II - Finalità - pag.2
TITOLO III - Soci - pag.3
TITOLO IV - Organi dell'associazione - pag.4
a) Assemblea dei soci - pag.4
b) Il Consiglio Direttivo - pag.5
c) Il Presidente - pag.6
d) - e) Il Segretario - Il Tesoriere - pag.7
f) Il Collegio dei Revisori dei conti - pag.7
g) Sottosezioni - pag.7
TITOLO V - Cariche sociali - pag.7
TITOLO VI - Disposizioni generali e finali - pag.8
Titolo I - Denominazione, sede, stato giuridico, anno sociale, patrimonio
Art. I.1 - L'Associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MONCALIERI" ha attualmente sede in Moncalieri, Piazza Guglielmo Marconi 1 - Frazione Testona.
Art. I.2 - L'Associazione è una sezione del Club alpino italiano (C.A.I.), di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato.
I membri della sezione sono di diritto soci del C.A.I
.
Art. I.3 - L'anno sociale decorre da 1° gennaio al 31 dicembre.
Art. I.4 - La sezione gode di autonomia patrimoniale; può acquistare, possedere, alienare beni e diritti nel rispetto degli ordinamenti del C.A.I., Statuto sezionale compreso.
La sezione dispone:
- delle quote associative, dei contributi ordinari e straordinari dei soci;
- di eventuali contributi pubblici;
- di eventuali contributi, lasciti e donazioni di soggetti privati;
- di ogni altro tipo di entrata, derivante da attività intrapresa a sostegno e per il perseguimento
delle finalità istituzionali.
Titolo II - Finalità
Art. II.1 - Le finalità della sezione fanno riferimento a quanto stabilito dalle norme statutarie e regolamentari nazionali. In particolare il C.A.I. - Sezione di Moncalieri:
- promuove tutte le attività sportive, ricreative, culturali connesse al territorio montano ed ipogeo,
nel rispetto dell'ambiente naturale; promuove la conoscenza, lo studio, la frequentazione delle
montagne e di tutti i territori nei quali è possibile praticare le attività;
- partecipa attivamente alla manutenzione dei sentieri, in particolare di quelli dell'area collinare cittadina e anche delle zone limitrofe, in collaborazione con altri soggetti: associazioni varie, sezioni C.A.I., istituzioni; ne promuove la conoscenza con escursioni ed interventi promozionali;
- organizza escursioni ed attività collettive;
- forma, aggiorna, tutela i propri operatori necessari allo svolgimento delle attività, dando un particolare rilievo, nei momenti formativi, alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni;
- organizza specifiche attività per le fasce di età più giovani;
- opera per la conoscenza della cultura alpina e per la conoscenza e la tutela dell'ambiente montano, anche predisponendo adeguate attività didattiche e uscite sul territorio;
- cura la biblioteca sezionale, organizza momenti di confronto sulle tematiche riguardanti la montagna;
- auspica e promuove il confronto e l'organizzazione di attività con le sezioni e con tutte le strutture del C.A.I.
Art. II.2 - La sezione non ha scopo di lucro, è libera, indipendente, apolitica e aconfessionale.
Ha l'obbligo di operare nel rispetto della dignità di ogni singolo socio, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Art.II.3 - Le attività della sezione sono aperte ai soci di tutte le sezioni C.A.I, e ai soci di tutti i club alpini europei ed extraeuropei.
Titolo III - Soci
Art. III.1 - Sono previste le seguenti categorie di soci: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani.
Art. III.2 - Chi intende divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo su apposito modulo -controfirmato da almeno un socio presentatore iscritto alla sezione- e deve pagare la quota di ammissione e la quota associativa prevista per la categoria alla quale chiede di far parte.
Il Consiglio direttivo decide sull'accettazione della domanda.
Art. III.3 - La quota di ammissione dà diritto alla tessera di riconoscimento, al distintivo ed a una copia dello Statuto, del Regolamento generale, dello Statuto sezionale.
Art. III.4 - L'adesione è rinnovata automaticamente gli anni successivi con il pagamento, entro il 31 marzo, della quota associativa annuale prevista per la categoria.
Art: III.5 - Il socio famigliare, quando aderisce o rinnova l'adesione, deve auto-certificare il nominativo del socio ordinario, iscritto all'associazione, al quale è legato da vincoli famigliari anche di fatto e con cui coabita.
Art. III.6 - Sono soci giovani i minori di anni diciotto: la loro domanda di ammissione deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà.
Art. III.7 - Alla sezione si possono iscrivere cittadini stranieri.
Art. III.8 - I soci hanno i diritti e i doveri previsti dall'ordinamento della struttura centrale del C.A.I. e dal presente statuto sezionale.
Art. III.9 - Con l'adesione il socio si impegna ad operare per il conseguimento delle finalità istituzionali; a rispettare le norme delle Statuto, del Regolamento generale, dello Statuto sezionale; ad osservare le disposizioni di qualunque organo centrale e periferico del C.A.I.
Art. III. 10 - I soci, purché maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle assemblee dell'Associazione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo.
Art. III.11 - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.
Art. III.12 - Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale e in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione.
Art. III.13 - Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione all'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.
Art. III.14 - Il socio può dimettersi dalla sezione in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
Art. III.15 - Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di
competenza del Consiglio Direttivo; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.
Art. III. 16 - Il socio può perdere la qualifica anche per provvedimento disciplinare nei termini previsti dal Regolamento disciplinare del C.A.I.
Titolo IV - Organi dell'Associazione
Art IV.1 Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci
b) il Consiglio direttivo
c) il Presidente
d) il Segretario
e) il Tesoriere
f) il Collegio dei revisori dei conti
Art. IV.2 - Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.
a) L'Assemblea dei soci
Art. IV.3 - L'assemblea dei Soci è l'organo sovrano della sezione; è costituita da tutti i soci maggiorenni ad essa iscritti.
Art. IV.4 - L'assemblea:
- adotta lo statuto sezionale, le modifiche dello statuto e le linee programmatiche dell'attività sezionale;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo, il Presidente, i Revisori dei conti, i Delegati alla AD, tra i soci maggiorenni ordinari e famigliari con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- delibera le quote associative e i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio direttivo, la relazione del Presidente e i bilanci d'esercizio della sezione;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio direttivo, o che venga sollevata mediante mozione scritta da almeno un decimo dei soci maggiorenni;
- delibera sullo scioglimento della sezione stabilendone le modalità nell'ambito dello statuto sezionale; in caso di scioglimento della sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei Revisori dei conti del Club alpino italiano; le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato;
Art. IV.5 - L'Assemblea ordinaria dei soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno per l'approvazione dei bilanci e, quando prevista, la nomina delle cariche sociali; le assemblee straordinarie vengono convocate ogni qual volta il Consiglio direttivo della sezione lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei conti, oppure da almeno un decimo dei soci maggiorenni.
Art: IV.6 - La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale e spedito a tutti i soci. Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della convocazione.
Art. IV.7 - L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
Art. IV.8 - Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci minori non hanno diritto di voto.
Art. IV.9 - I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci che non facciano parte del Consiglio direttivo. Ogni socio non può portare più di una delega.
Art. IV.10 - L'assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, tre Scrutatori. Il Presidente dell'assemblea deve constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervenire all'assemblea.
Art. IV.11 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
Tuttavia:
- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili, l'accesso a crediti, nonché le modifiche statutarie devono esser approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti;
- la deliberazione di scioglimento della sezione deve essere approvata con la maggioranza di almeno i tre quarti degli associati.
Art. IV.12 - L'alienazione a soggetti estranei al Club alpino italiano di rifugi e altre opere alpine di proprietà della sezione e la costituzione di vincoli reali sugli stessi devono essere preventivamente approvate dal CC.
b) Il Consiglio Direttivo
Art. IV. 13 - Il Consiglio direttivo è l'organo di gestione della sezione; è costituito da quindici componenti più il Presidente.
Art. IV.14 - Per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo il socio può esprimere fino a undici preferenze.
Art. IV.15 - Il Consiglio:
- elegge un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere;
- costituisce commissioni e gruppi di lavoro utili alle attività sezionali e ne attribuisce gli incarichi;
- redige l'elenco degli accompagnatori (di tutte le discipline) abilitati a gestire le escursioni sezionali,
- propone all'assemblea dei soci i programmi annuali e pluriennali della sezione;
- redige e propone all'Assemblea dei soci le modifiche dello statuto della sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei soci;
- è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione del bilancio di esercizio della sezione;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni.
- può richiedere la convocazione dell' Assemblea straordinaria dei soci;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, secondo le procedure del regolamento disciplinare del C.A.I.;
- delibera sulle domande d'associazione dei nuovi soci;
Art. IV.16 - Il Consiglio direttivo si riunisce almeno ogni due mesi su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente.
Art. IV.17 - Al consigliere che, per qualsiasi causa, decada dal mandato subentra il primo dei non eletti, se esistente. Nel caso in cui non siano disponibili candidati non eletti, si considera pienamente operativo il Consiglio direttivo fino al limite minimo di dieci membri, al di sotto del quale va indetta un'assemblea straordinaria per rieleggere il Consiglio direttivo.
c) Il Presidente
Art. IV.18 - Il Presidente:
- è il legale rappresentante della sezione;
- ha poteri di rappresentanza che può delegare;
- ha la firma sociale;
- convoca le sedute dall'Assemblea dei soci;
- convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo;
- presenta all'Assemblea dei soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio direttivo.
Art. IV.19 - Il Presidente, in caso di urgenza e in via del tutto eccezionale, può prendere provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio direttivo, salvo sottoporli alla verifica dello stesso alla prima occasione utile.
Art. IV.20 - In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente che ne assume tutti i poteri.
Art. IV.21 - Il candidato alla carica di presidente della sezione al momento dell'elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.
d - e ) Il Segretario - Il Tesoriere
Art. IV.22 - Il Segretario:
- collabora all'attuazione delle deliberazioni degli organi della sezione, curandone la parte amministrativa;
- sovrintende ai servizi amministrativi della sezione e li coordina.
Art. IV.23 - Il Tesoriere:
- ha la responsabilità della custodia dei fondi della sezione e ne tiene la contabilità.
f) Il Collegio dei revisori dei conti
Art. IV.24 - Il Collegio dei revisori dei conti:
- è costituito da tre componenti, nominati dall'Assemblea dei soci per un triennio;
- esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della sezione; ne esamina il bilancio d'esercizio e riferisce all'Assemblea dei soci;
- assiste alle sedute dell'Assemblea dei soci e ha diritto di partecipare alle sedute del Consiglio direttivo della sezione, facendo inserire a verbale le proprie osservazioni;
- ha diritto di ottenere notizie sull'andamento delle operazioni sociali, e di procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo;
- si riunisce senza limitazioni di sorta.
g) Sottosezioni
Art. IV.25 - La sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della sezione ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della sezione ed è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio direttivo della sezione. In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione.
Titolo V - Cariche sociali
Art. V.1 - Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.
Art. V.2 - Le cariche negli organi della sezione sono elettive e a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.
Art. V.3 - Il Presidente della sezione dura in carica tre anni; può essere rieletto una prima volta e ancora successivamente dopo almeno un anno di interruzione. Le altre cariche sociali hanno una durata di tre anni con possibilità di rielezione senza limitazioni.
Titolo VI - Disposizioni generali e finali
Art. VI.1 - L'adeguamento dello statuto sezionale all'ordinamento della struttura centrale del C.A.I è atto dovuto. È' adottato dal Consiglio direttivo sezionale con propria delibera, da portare ad approvazione dell'Assemblea dei soci nella prima seduta utile.
Art. VI.2 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto sezionale, si applicano le norme dello Statuto nazionale e del Regolamento generale.
Art.VI.3 - Il presente Statuto sezionale sarà coordinato, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento generale del C.A.I.
Art. VI.4 - Il presente statuto sezionale entrerà in vigore solo dopo l'approvazione del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo. Nel frattempo resta valido l'ordinamento sezionale preesistente, limitatamente alle parti non incompatibili con i principi stabiliti dallo Statuto nazionale e con le disposizioni del Regolamento generale.
Gli eletti attuali alle cariche sociali e i membri del Consiglio direttivo continuano ad operare nel loro ruolo fino al termine naturale del mandato in corso.